GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: Crowdfunding – Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese
In data 20 ottobre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937” (di seguito anche “Regolamento”). Tale Regolamento introduce un quadro europeo armonizzato in materia di crowdfunding, includendo nell’ambito di applicazione sia il crowdfunding basato sul prestito, sia quello basato sull’investimento, due tipologie di crowdfunding entrambe strutturate come potenziali strumenti di accesso al mercato dei capitali da parte di piccole e medie imprese.
Il Regolamento non trova applicazione per le offerte di crowdfunding superiori a un importo pari a € 5.000.000, nonché nella prestazione di servizi di crowdfunding forniti a titolari di progetti qualificati come consumatori e per la prestazione di servizi connessi a quelli di crowdfunding.
Il Regolamento stabilisce requisiti uniformi a livello europeo per la prestazione di servizi di crowdfunding, in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding. Sono inoltre previste specifiche norme a tutela degli investitori in merito al funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, per quanto concerne le regole di condotta dei prestatori del servizio, la trasparenza e le comunicazioni di marketing.
Con riferimento all’autorizzazione alla prestazione dei servizi di crowdfunding è previsto un regime semplificato per i soggetti già autorizzati quali enti creditizi, imprese di investimento e istituti di pagamento nonché nell’ipotesi in cui un prestatore di servizi di crowdfunding intenda altresì prestare servizi di pagamento ai sensi della direttiva 2015/2356/UE (“PSD II”).
Il Regolamento si applica a decorrere dal 10 novembre 2021. È previsto tuttavia un regime transitorio, sino al 10 novembre 2022, a beneficio dei fornitori di servizi di crowdfunding già operanti in conformità al diritto nazionale applicabile.
Contestualmente alla pubblicazione del Regolamento è stata altresì pubblicata la Direttiva (UE) 2020/1504 che modifica il regime delle esenzioni della Direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”) al fine di escludere i fornitori di servizi di crowdfunding, autorizzati ai sensi del Regolamento, dall’ambito di applicazione della stessa.