Comunicazione Consob n. 2/20 del 25 marzo 2020 e Delibera di proroga dei termini previsti dal «Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali online», adottato con Delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni
Con riguardo agli atti amministrativi di competenza Consob regolati dalla legge nazionale, si formulano i seguenti chiarimenti sulla portata della sospensione introdotta da tale norma.
Procedimenti amministrativi
Anche Consob richiama l’applicazione dell’103, comma 1, del d.l. n.18/2020, ai fini del computo dei termini che regolano lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza. La sospensione opera ex lege e i termini inizieranno a decorrere nuovamente dal 16 aprile 2020. La sospensione dei termini opera anche con riguardo ai procedimenti amministrativi – pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge – caratterizzati da un termine di conclusione “significativo”, ovverosia il cui spirare senza l’adozione di un provvedimento espresso produce per legge l’effetto dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza del privato.
Provvedimenti cautelari ed urgenti
Esulano dall’ambito applicativo della sospensione prevista dall’art. 103 del decreto-legge le misure di natura cautelare ed urgenziale di competenza dell’Istituto, posto che i relativi procedimenti non contemplano, sulla base della disciplina secondaria attuativa della legge n. 241 del 1990 (Reg. Consob n. 18388 del 2012), un termine di conclusione entro il quale l’Autorità provvede all’adozione del provvedimento.
Obblighi di comunicazione alla Consob
La previsione contenuta nell’art. 103 del decreto-legge n. 18/2020 non si applica ai termini direttamente previsti da norme di legge, di regolamento o da deliberazioni di carattere generale che stabiliscono obblighi di trasmissione di informazioni o documenti alla Consob. Tali disposizioni, poste a tutela dell’attività di vigilanza dell’Istituto, non danno vita a procedimenti amministrativi; conseguentemente, a tali obblighi dovrà darsi adempimento nei termini ordinari.
Con la Delibera del 25 marzo 2020 Consob ha prorogato di 60 giorni il termine di invio stabilito dall’art. 21, comma 3, del Regolamento n. 18592/2013, concernente gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei gestori di portali on-line nei confronti della stessa Autorità di Vigilanza.