Gazzetta Ufficiale: Decreto “Cura Italia”
In data 17.03.2020 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il d.l. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) nel quale, tra gli altri, risultano di particolare interesse gli artt. 103 e l’art. 106.
In particolare, l’art. 103 dispone la sospensione fino al 15 aprile 2020 del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.
L’art. 106 detta invece delle disposizioni per lo svolgimento delle assemblee delle società stabilendo al primo comma che in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria possa essere convocata (in prima convocazione) entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Mentre il medesimo articolo al secondo comma dispone che con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie delle S.p.A. delle S.A.p.A. delle S.r.l., delle società cooperative e delle mutue assicuratrici si possa prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Infine, viene altresì data la possibilità a tali società di prevedere che l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Tale possibilità può essere esercitata anche derogando alle disposizioni statutarie che stabiliscono la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo (tale previsione risulta essere conforme all’orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano con la recente massima n. 187 – 11 marzo 2020).